L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione.
Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il primo quadrimestre, per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Inoltre, deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale, in seguito a decisione presa dal Consiglio Direttivo Nazionale, mediante comunicazione su organo di informazione dell’Associazione, e convocazione spedita, tramite posta ordinaria, almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea. L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice – Presidente o, in assenza di entrambi, da un membro eletto dall’Assemblea e procede a:
Tutti i soci ordinari, presenti in Assemblea, hanno diritto di voto e hanno diritto di essere votati.
La elezione democratica per ricoprire le cariche sociali avviene con votazione a scrutinio segreto.
Non possono candidarsi a ricoprire cariche sociali i soci che abbiano riportato condanne passate in giudicato, relative all’esercizio professionale e/o all’attività dell’associazione.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà degli associati più uno.
In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.
Per la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci ordinari presenti aventi diritto al voto.
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei Soci Ordinari.
L’Assemblea dei soci ordinari può sfiduciare con una o più mozioni motivate il Consiglio Direttivo Nazionale approvata dalla maggioranza dei soci ordinari presenti all’assemblea.
In presenza di sfiducia del Consiglio Direttivo Nazionale l’assemblea generale elegge una commissione ad acta, composta da cinque soci ordinari, per attivare e gestire la elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale entro sei mesi con le procedure e le modalità previste dal regolamento elettorale. Alla stessa commissione ad acta è affidata la gestione dell’ordinaria amministrazione dell’AITO sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.
Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del Patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci ordinari.