Torna su

Statuto e codice deontologico

L'AITO si è costituita il 30 agosto 1977, allora denominata Associazione Italiana di Terapia Occupazionale, con atto pubblico notarile. 

Ha cambiato poi nome in Associazione Italiana dei Terapisti occupazionali, e ha svolto il ruolo di ente maggiorente rappresentativo della professione fino all'istituzione della Commissione d'Albo nazionale, interne alla FNO TSRM PSTRP (LEGGE 3/2018).

Con determina Ministero della Salute del 23 settembre 2021 è stata inserita nell'elenco ministeriale delle Associazione Tecnico-Scientifica delle professioni sanitarie (legge 8 marzo 2017, n. 24, art.5 e decreto ministeriale 2 agosto 2017)

Nell'Assemblea generale di aprile 2024, i soci hanno votato per riprendere il nome di Associazione Italiana di Terapia occupazionale, poichè impegnata a far crescere la professione e non a rappresentare i terapisti occupazionali (compito spettante agli Ordini).

Lo Statuto dell'Associazione Italiana di Terapia Occupazionale, denominata A.I.T.O., stabilisce:

  • le finalità dei principi fondamentali dell'associazione dei Terapisti Occupazionali;
  • le regole della vita associativa;
  • gli organismi sociali e la loro composizione;
  • le procedure democratiche per l'elezione degli organismi sociali;
  • le condizioni per l'iscrizione all'associazione.

L’A.I.T.O. si propone di perseguire i seguenti scopi:

 revisionare, produrre ex novo, adattare, aggiornare Linee guida;

 adottare linee guida e buone prassi nei campi di interesse della Terapia occupazionale;

 promuovere la stesura di linee guida, PDTA e buone pratiche;

 contribuire in ogni situazione alla valorizzazione della professionalità, delle aspettative e dell’immagine dei Terapisti Occupazionali;

 promuovere iniziative di divulgazione ed approfondimento della cultura e della scientificità della Terapia Occupazionale, anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, corsi di studio, di perfezionamento, di auto-aggiornamento e simili.

L'AITO aderisce alla Federazione Mondiale dei Terapisti Occupazionali WFOT ed al Consiglio Europeo dei Terapisti Occupazionali COTEC.

Gli iscritti all'AITO oltre al possesso dei requisiti fondamentali previsti dalle leggi e dallo Statuto sono soggetti alle norme deontologiche.

La professione può essere esercitata con rapporto di lavoro subordinato e/o libero professionale, in forma individuale ovvero associata sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti legislativi, regolamentari e contrattuali, purché siano fatte salve le garanzie per l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

Il terapista occupazionale è il professionista sanitario della riabilitazione che focalizza il suo intervento sulle performance occupazionali in tutte le età della vita umana, e in tutte le patologie fisiche e mentali, che possano limitare le abilità di esecuzione.

Le performance occupazionali sono lo svolgimento delle comuni attività della vita quotidiana, la cura di sé, le attività produttive e del tempo libero.

Il Terapista Occupazionale, attraverso l'analisi dell'attività, valuta e interviene sulle tre componenti della performance:

  • la persona, facendo migliorare, acquisire o compensando le abilità di esecuzione;
  • le attività significative per la persona, modificandole e adattandole alle sue abilità;
  • l'ambiente fisico, sociale e culturale, rendendolo accessibile, per sostenere la partecipazione dell'individuo e promuoverne l'autonomia.